La Cassazione: lecita la confisca della casa in comproprietà
Ok alla confisca della casa in comproprietà, anche se il soggetto contitolare dell’immobile è estraneo al reato fiscale per cui si procede. Quando il bene oggetto della misura ablatoria reale è indivisibile «si impone il mantenimento del vincolo per l’intero, salvo poi, una volta disposta la confisca, il diritto della persona estranea al reato di rivalersi della perdita sulla metà del ricavato del valore realizzato con la vendita giudiziale». Il principio è stato battuto dalla Cassazione, con la sentenza n. 29637/18, secondo quanto pubblica il quotidiano Italia Oggi. Il caso coinvolgeva un imprenditore condannato per un’evasione Iva da 140 mila euro. Il tribunale aveva disposto la confisca della casa familiare, intestata per il 50% alla moglie (inizialmente coinvolta nell’indagine, ma poi prosciolta in appello). Quest’ultima eccepiva peraltro di essersi separata dall’ex marito nel 2014. Una circostanza che però, secondo la suprema corte, non è sufficiente a invalidare la confisca dell’immobile, trattandosi di un «bene indivisibile». Il sequestro e poi la confisca del fabbricato erano stati eseguiti poiché «non era risultata possibile, preliminarmente, la confisca diretta presso la società della somma corrispondente a quella evasa». L’orientamento è in linea con le pronunce n. 40910/2009 e n. 29898/2013 della stessa Cassazione. L’ex moglie — conclude Italia Oggi — non può quindi ottenere l’annullamento della confisca subita, fatto salvo il suo diritto di ricevere la metà del corrispettivo incassato dalla vendita giudiziale dell’immobile.
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