Vizio di delega legittimazione all’impugnazione della delibera

Secondo la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 25 giugno 2018 n. 16673, ove un condomino impugni una deliberazione dell’assemblea, assumendo che la stessa sia stata adottata in forza del voto di un proprio “falso” (o “infedele”) delegato, voto che abbia inciso sulla regolare costituzione dell’assemblea, o sul raggiungimento della maggioranza deliberativa prescritta dalla legge o dal regolamento (non trovando nella specie applicazione, rationetemporis, quanto ora stabilito dall’art. 67, commi 1 e 5, disp. att. c.c., in seguito alle modifiche introdotte dalla legge n. 220 del 2012), occorre considerare come i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato vadano disciplinati in base alle regole sul mandato. Solo, dunque, il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condòmini, perché estranei a tale rapporto” (principio già in precedenza affermato in Cass. Sez. II, 30 gennaio 2013, n. 2218).

La Corte, inoltre, rilevava come prima della riforma dell’art. 67 comma 1 disp. Att. C.c. (avvenuta con la Legge 220 del 2012) la giurisprudenza considerasse valida anche la delega conferita in forma orale da un condomino all’altro e che di tale mandato fosse possibile dare prova con ogni mezzo, anche le presunzioni. Si sottolinea come sia facoltà unicamente del condomino delegante impugnare la delibera che assume viziata per essere stato  falsamente rappresentato in assemblea e come sia suo onere fornire  prova dell’utilizzo illecito della delega.

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