Condanna per l’amministratore che non consegna l’elenco dei morosi

Se l’amministratore non consegna l’elenco dei morosi ai creditori rischia di pagare di tasca propria le conseguenze. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Roma – Sentenza n. 8426 del 24.04.2018. La società X agiva nei confronti del Condominio esponendo di essere creditrice in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Roma, divenuto definitivo per mancata opposizione nel termine di legge. La società, inoltre, precisava che, nonostante ripetuti solleciti, gli amministratori che si erano succeduti nella gestione del Condominio avevano omesso di comunicare i nominativi dei condòmini morosi. Pertanto la società ricorrente chiedeva al giudice adito di condannare il Condominio a comunicare i condòmini in mora nel pagamento dovuto alla società beta in forza del citato decreto ingiuntivo, indicandone dati anagrafici, indirizzi di residenza e le rispettive morosità, secondo le tabelle millesimali. Infine, veniva chiesto anche il risarcimento dei danni subiti/subendi dalla società in forza della mancata comunicazione dei condomini moroso ex art. 63 disp. attuaz. c.c. Con la riforma del condominio, si è passati dalla possibilità all’obbligo dell’amministratore di comunicare le informazioni concernenti i condomini morosi ai creditori, l’unica condizione è che questi ultimi ne facciano richiesta.L’amministratore, su richiesta dei creditori non ancora soddisfatti, è tenuto a trasmettere i dati dei condomini morosi; il comma 2° precisa che i creditori devono agire preliminarmente nei confronti dei condomini non in regola con i pagamenti e successivamente, dopo una preventiva infruttuosa escussione dei morosi, possono rivalersi nei confronti dei condomini in regola (c.d. beneficio di preventiva escussione). Il condomino moroso non può invocare più la privacy in quanto l’amministratore, osservando la legge, non violerà il dovere di riservatezza (cfr. ex art. 24 lett. f del dlgs 196/2003).La comunicazione dei dati dei condomini morosi ha la finalità di favorire la tutela giudiziaria di un diritto.Da ciò la condanna dell’amministratore e del condominio.

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