Infiltrazioni dai muri perimetrali: il danno si ripartisce secondo i millesimi di proprietà

Secondo la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 11288 pubblicata, mediante deposito in cancelleria, il 10 maggio 2018 i danni da infiltrazioni derivanti dai muri perimetrali devono essere sostenuti da tutti i condòmini, anche quelli proprietari del piano terreno che si pone in posizione sporgente rispetto al muro perimetrale dei piani superiori. S’è inteso ribadire, che i muri perimetrali, al di là della loro configurabilità tecnica come muri maestri (ossia muri portanti dell’edificio), sono  parti comuni in quanto, tra le altre cose, ne caratterizzano la consistenza volumetrica dell’edificio unitariamente considerato e ne delineano la sagoma architettonica. Tale caratterizzazione specificano i giudici di legittimità, è tale da far considerare i muri perimetrali comuni a tutti i condòmini anche «nelle parti che si trovano in corrispondenza dei piani di proprietà singola ed esclusiva e quando sono collocati in posizione, avanzata o arretrata, non coincidente con il perimetro esterno dei muri perimetrali esistenti in corrispondenza degli altri piani, come normalmente si verifica per i piani attici” (Cass. n. 839 del 1978)» (Cass. 10 maggio 2018 n. 11288). Il muro perimetrale è da ritenersi un unicum comune a tutti i condòmini proprietari di unità immobiliari ubicate nell’edificio, al di là di come l’edificio sia sagomato.

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