B&b in condominio: caos-regolamenti

Si alternano le pronunce giurisprudenziali pro e contro la possibilità di destinare le unità abitative al soggiorno temporaneo di persone. Il più delle volte — scrive Italia Oggi — si tratta di passare al setaccio il contenuto letterale del regolamento condominiale per verificare se vi sia o meno un divieto in tal senso. Un parere favorevole è stato recentemente espresso dalla tredicesima sezione civile del Tribunale di Milano con la sentenza n. 1275 dello scorso 8 novembre 2018. Il giudice meneghino, sulla base di un’articolata motivazione, ha infatti spiegato perché nel caso sottopostogli l’utilizzo di un appartamento come casa vacanza non potesse essere considerato contrario alle clausole regolamentari in tema di destinazione delle unità immobiliari, in quanto assimilabile alla locazione piuttosto che all’attività alberghiera. In base alla consolidata giurisprudenza di legittimità soltanto il regolamento di natura contrattuale (perché redatto dall’originario costruttore dell’edificio e poi accettato da tutti i successivi acquirenti nei rispettivi rogiti, oppure perché approvato in assemblea da tutti i partecipanti al condominio) può imporre limitazioni alle facoltà di godimento dei condomini sulle proprietà esclusive. Dette restrizioni possono essere indicate nel regolamento sia mediante elencazione delle attività vietate (tecnica di redazione indicata come preferibile dalla Suprema Corte) sia con riferimento ai pregiudizi che si intendono evitare. In questo secondo caso, tuttavia, proprio per meglio circoscrivere l’ambito applicativo di tali limitazioni, i divieti devono risultare da disposizioni chiare e specifiche, che facciano riferimento alle attività e ai correlati pregiudizi che la previsione regolamentare intende evitare, in modo da consentire una verifica a posteriori sulla meritevolezza dell’interesse al quale si intende sacrificare la compressione del diritto di proprietà. Di conseguenza, nell’interpretazione di tali divieti, deve in primo luogo farsi riferimento al tenore letterale delle singole disposizioni regolamentari, evitando interpretazioni estensive, e verificare la chiarezza e specificità, dunque l’effettiva applicabilità, delle singole clausole.

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