il Mancato invio della comunicazione all’ENEA NON revoca la detrazione Irpef per la ristrutturazione

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.46/E del 2019 ha chiarito che la mancata trasmissione per via telematica all’ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito non determina la revoca dalla detrazione. In particolare, la risoluzione affronta il quesito di quali siano le conseguenze derivanti dalla mancata trasmissione delle predette informazioni e se tale inadempimento comporta la revoca della detrazione, analogamente a quanto già previsto ai fini della detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e attualmente disciplinata dall’art. 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013. La risoluzione riporta che per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.

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