Delibere condominiali: per il giudice citazione e ricorso sono pari

Anche a seguito della legge di riforma del condominio, il giudizio civile può essere introdotto con entrambi i riti. La scelta è legata al tipo di causa trattata. Questo il contenuto della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Milano. Citazione e ricorso pari sono per l’impugnazione delle delibere condominiali. Anche a seguito della riformulazione dell’art. 1137 del Codice civile a opera della legge di riforma del condominio il relativo giudizio civile può comunque essere introdotto con ricorso, anche nelle forme speciali del procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis del Codice di procedura civile. Questo il contenuto della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Milano lo scorso 26 marzo 2019, di cui dà notizia Italia Oggi. Nella specie un condomino aveva impugnato una deliberazione assembleare con un ricorso ex art. 702-bis c.p.c., quindi con l’intenzione di avviare un procedimento sommario di cognizione per giungere più rapidamente a una decisione. Il tribunale, con ordinanza inaudita altera parte, quindi senza nemmeno fissare una prima udienza per consentire l’instaurazione del contraddittorio tra le parti, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso in questione per violazione dell’art. 1137 c.c., il quale, dopo la riforma attuata dalla legge n. 220/2012, individuerebbe l’atto di citazione come unico strumento idoneo di gravame delle delibere condominiali. Il ricorso, infatti, secondo il giudice di prime cure, essendo «sprovvisto sia della citazione a udienza fissa che degli avvertimenti previsti dagli articoli 163 e 164 c.p.c.», non sarebbe stato «idoneo a radicare il giudizio né a determinare l’effettivo contraddittorio con la parte convenuta». Di qui l’impugnazione del provvedimento giudiziale da parte del condomino, secondo il quale lo stesso sarebbe stato basato su una motivazione contraddittoria e su una erronea interpretazione dell’art. 1137 c.c., norma che non prevederebbe affatto l’atto di citazione come unico mezzo di impugnazione delle delibere condominiali.re di quello ordinario, dovrebbe essere deputato alla trattazione delle cause di natura documentale o, comunque, che non necessitino di particolare attività istruttoria, pena il possibile mutamento del rito, da speciale a ordinario.

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