Seconda abitazione: La Cassazione riconosce qualche piccolo beneficio fiscale ai terremotati

La Cassazione riconosce qualche piccolo beneficio fiscale ai terremotati. Anche per il secondo alloggio nello stesso Comune — scrive Italia Oggi — sussistono le agevolazioni sulla prima casa se il primo è stato danneggiato dal sisma. Ma non solo: è del tutto irrilevante che il contribuente abbia tardato nella ristrutturazione se l’immobile era inserito in un piano comunale che poi non è partito. È quanto affermato dalla Suprema corte con una brevissima ordinanza, la n. 18091 del 5 luglio 2019. La vicenda riguarda il terremoto in Abruzzo del 2002. L’abitazione del contribuente era stato così gravemente danneggiata da non essere più agibile. Il piano di ristrutturazione non era stato eseguito. Né il proprietario aveva fatto lavori di tasca sua. Tanto era stato sufficiente alla Ctr per negare i benefici fiscali sul secondo immobile acquistato dall’uomo. Ora i Supremi giudici hanno ribaltato il verdetto. Sul punto hanno infatti chiarito che non si può ritenere d’ostacolo all’applicazione delle agevolazioni «prima casa» la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario d’altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune) che, «per qualsiasi ragione» sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, a essere destinato a sua abitazione». Da ciò consegue che il previo riconoscimento del beneficio prima casa in occasione di un precedente acquisto di un immobile costituisce impedimento insuperabile al riconoscimento dell’ulteriore beneficio al momento di un acquisto di altro immobile.

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