la cassazione: Sì allo scioglimento del condominio (ma con riserva)

Sì allo scioglimento del condominio, ma solo se l’immobile è divisibile in parti strutturalmente autonome. Perché possa essere accolta la domanda giudiziale di scioglimento di un condominio, infatti — scrive Italia Oggi — il risultato della divisione deve concretizzarsi in una autonomia non meramente amministrativa, perché il termine di edificio di cui all’articolo 61 disp. att. c.c., più che a un concetto di gestione, deve essere riferito a una costruzione, la quale, per dare luogo alla costituzione di più condomini, deve essere suscettibile di essere separata in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente dalle semplici esigenze di carattere amministrativo. Questo il principio ribadito dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22041 del 3 settembre 2019.

 PORTIERCASSA: PORTIERI E PROPRIETARI UN’UNICA DIFESA, UN NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO CHE TUTELA LAVORATORI E DATORI DI LAVORO

 

 

Articoli Correlati