La Cassazione: la tinteggiatura a fine locazione non è mai dovuta

Per la Cassazione il proprietario non può pretendere la casa rimessa a nuovo dall’inquilino. È nulla, quindi come se non fosse mai esistita, la clausola che obbliga l’inquilino a fine locazione a eliminare le conseguenze del deterioramento dovuto all’uso normale dell’immobile, ritinteggiandolo. Lo dice la Corte di Cassazione, con la sentenza 29329/2019, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore. Si tratta di una questione che a fine locazione viene sempre messa in discussione, anche se è scritta nel contratto. A volte viene pretesa dal locatore anche se non è scritta. Ma in realtà la tinteggiatura non è mai dovuta perché, ricorda la Cassazione citando un precedente del 2013, l’unico compenso che può essere trattato e previsto nel contratto è il canone d’affitto: «La clausola che obbliga il conduttore a eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell’art. 79 della stessa legge 392/78 perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge impone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore».
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