Box come abitazioni: no al rimborso Tari

La Ctp (Commissione Tributaria Provinciale) di Milano, con sentenza 4262, terza sezione, del 14 ottobre 2019 (presidente Locatelli, relatore Chiametti) ha ritenuto legittimo il diniego opposto dal Comune del capoluogo lombardo al rimborso della Tari pagata per un box nel periodo tra il 2014 e il 2017. La controversia — scrive Il Sole 24 Ore — si inserisce all’interno della querelle nata sulla modalità di tassazione delle pertinenze all’abitazione principale, sulla quale si sono registrate circolari ministeriali e varie interrogazioni parlamentari. In particolare, nella circolare 1/DF del 2017 il ministero delle Finanze aveva precisato che nell’utenza domestica deve intendersi compresa sia la superficie adibita ad abitazione, sia quella delle relative pertinenze. Conseguentemente, «la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa». In altri termini, quindi, la quota variabile va computata una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. Anche il regolamento del Comune di Milano prevedeva questo meccanismo di sommatoria delle superfici dell’alloggio con quelle dei locali pertinenziali (come cantine e solai), ma escludeva da questo computo espressamente i box. Il regolamento li equiparava a delle abitazioni, prevedendo un numero di occupanti “attribuito d’ufficio” sulla base della metratura. Così un box avente una superficie di 35 metri quadrati veniva tassato come un’abitazione occupata da tre persone. Il caso scrutinato dalla Ctp di Milano riguarda proprio quanto pagato in eccesso per un box, sulla base di un presunta illegittimità del regolamento, desunta dalla circolare ministeriale. La Ctp ha negato il diritto al rimborso in quanto ha dovuto applicare il regolamento comunale, fonte normativa secondaria che prevale sulla circolare ministeriale, la quale, come ricorda la Cassazione, non vincola «né i contribuenti né i giudici e, cosa più importante, non costituisce fonte del diritto». Dalla lettura della sentenza — conclude Il Sole 24 Ore — emerge che il giudice non ha potuto disapplicare il regolamento comunale in base all’articolo 7 del Dlgs 546/1992, in quanto per giurisprudenza di legittimità prevalente la disapplicazione della delibera tariffaria o del regolamento comunale può essere disposta, se si convalida la loro illegittimità, solo a seguito di espresso motivo contenuto nel ricorso introduttivo.

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