la cassazione: sui Debiti pregressi non risponde il nuovo condòmino

Il nuovo condòmino non risponde in via diretta verso i terzi dei debiti contratti dal precedente condominio prima dell’acquisto dell’unità immobiliare. Con la sentenza n. 12580 dello scorso 25 giugno 2020, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha fornito un ulteriore e interessante chiarimento in tema di responsabilità dell’acquirente dell’unità immobiliare compresa in condominio. Ne dà notizia Italia Oggi illustrando il caso concreto. Nella specie il creditore del condominio aveva richiesto il pagamento pro quota anche a un condomino che aveva però acquistato l’appartamento in epoca successiva al sorgere del credito. Quest’ultimo, ricevuta la notifica del titolo e del precetto, aveva quindi spiegato opposizione all’esecuzione. Ottenuto un provvedimento favorevole, quest’ultimo era stato appellato dal creditore e la Corte gli aveva dato ragione, appellandosi al disposto dell’art. 1104 c.c., il quale prevede la responsabilità solidale del cessionario del partecipante alla comunione per i contributi da questo dovuti e non versati.

 PROBLEMI DI CONDOMINIO? L’ARPE LI RISOLVE CON SOLI 8 EURO AL MESE. CONSULENZE TECNICHE-LEGALI-FISCALI GRATUITE PER TUTTO L’ANNO

Articoli Correlati

Leave a Comment