La Sentenza della Corte Costituzionale n.128/2021 in tema di proroga della sospensione delle esecuzioni immobiliari

È illegittima la seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 128 depositata in data 22.06.2021 (redattore il giudice Giovanni Amoroso) pronunciandosi su questioni di legittimità sollevate dai Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Rovigo relative all’articolo 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cosiddetto “milleproroghe”).

Rimandando, per ragioni di spazio, alla lettura della sentenza in ordine alle motivazioni delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di merito, la Consulta ha rilevato, che dall’inizio e nel corso della pandemia la disciplina processuale affinatasi progressivamente – sia quella generale della giustizia civile comprensiva delle procedure esecutive, sia quella molto specifica del rilascio coattivo degli immobili è andata progressivamente affidandosi in relazione alle mostrate esigenze delle parti –la prevista sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale è invece rimasta invariata nei suoi presupposti fino alla seconda proroga, oggetto delle censure in esame. È mancato cioè un aggiustamento dell’iniziale bilanciamento sia quanto alla possibile selezione degli atti della procedura esecutiva da sospendere, sia soprattutto quanto alla perimetrazione dei beneficiari del blocco. L’individuazione di questi ultimi in termini ampi  –perché fatta con riferimento alla mera circostanza che il debitore esecutato dimorasse nell’abitazione principale e che questa fosse assoggettata ad esecuzione forzata–  poteva giustificarsi inizialmente per rendere più agevole, rapida e immediatamente efficace la misura di protezione. Ma in prosieguo di tempo sono emerse l’irragionevolezza e la sproporzione di un bilanciamento calibrato su tutti, indistintamente, i debitori esecutati. Il protrarsi del sacrificio richiesto ai creditori procedenti in executivis, che di per sé non costituiscono una categoria privilegiata e immune dai danni causati dall’emergenza epidemiologica, avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori esecutati, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi quali previsti, tra gli altri, in materia di riscossione esattoriale. Invece, nella proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale, di cui alla disposizione censurata, nessun criterio selettivo è stato previsto a giustificazione dell’ulteriore protrarsi della paralisi dell’azione esecutiva. Il legislatore, cioè, ha prorogato una misura generalizzata e di extrema ratio, quale quella della sospensione delle predette espropriazioni immobiliari, mentre avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche eventualmente demandando al vaglio dello stesso giudice dell’esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco. La sproporzione conseguente al mancato aggiustamento del bilanciamento sotteso alla misura in esame è resa ancor più evidente dalla considerazione che il diritto del debitore a conservare la disponibilità dell’abitazione è stato comunque tutelato dalla già ricordata proroga della sospensione dei provvedimenti di rilascio di immobili di cui all’art. 103, comma 6, del medesimo d.l. n. 18 del 2020, nella formulazione modificata dall’art. 13, comma 3, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, applicabile anche al decreto di trasferimento del bene espropriato. In conclusione, il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale è divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato, inficiando la tenuta costituzionale della seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021), prevista dell’art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito.

Precisa, infine, la Consulta che resta ferma in capo al legislatore, ove l’evolversi dell’emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, contemperando il diritto all’abitazione del debitore esecutato e la tutela giurisdizionale in executivis dei creditori procedenti.

Pertanto, in conclusione la Corte Costituzionale, ha così disposto:

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.

La Corte ha ritenuto non più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore nelle procedure esecutive relative all’abitazione principale di quest’ultimo in considerazione del fatto che i giudizi civili (e quindi anche quelli di esecuzione), dopo l’iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia. Al contrario, la sospensione prevista dalla norma impugnata è rimasta immutata negli stessi presupposti ed è stata ulteriormente prorogata a partire dal 1° gennaio 2021 per ulteriori sei mesi. La Corte – nel confermare che il diritto all’abitazione ha natura di «diritto sociale» – ha evidenziato che il sacrificio richiesto ai creditori avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi. Nella seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale, invece, non è stato individuato alcun criterio selettivo volto a giustificare l’ulteriore protrarsi della paralisi dell’azione esecutiva.

Inoltre, nella motivazione della sentenza la Consulta più volte si è soffermata nell’esaminare anche la disposta sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, che è fattispecie distinta rispetto alla sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore e che è oggetto della pronuncia sopra esaminata.

Infatti, l’art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, ha ulteriormente prorogato la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio fino al 30 giugno 2021, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze, oltre che  -come si è già rilevato– ai provvedimenti di rilascio contenuti nei decreti di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. Da ultimo,  l’art. 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2021, n. 69, ha stabilito che la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è prorogata: a) fino al 30 settembre 2021 per quelli adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; b) fino al 31 dicembre 2021 per quelli adottati dal 1°ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Sul punto,quindi, mentre la Corte si è espressamente pronunciata in ordine alla incostituzionalità della proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari  relative all’abitazione principale del debitore, non sussiste, allo stato, medesima pronuncia  -per mancata rimessione della questione alla Corte- in relazione alla sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio in materia di sfratto che anch’essa appare  -per ragioni sia analoghe a quelle che hanno dato luogo alla pronuncia in esame sia diverse in relazione all’aggravamento del danno economico  in capo ai locatori non percipienti legittimo canone e paralizzati nelle esecuzioni di sfratto- e, pertanto, anche su tale questione appare auspicabile un immediato intervento del Legislatore al fine di contemperare le esigenze di tutela nella pandemia anche della posizione di grave disagio e danno dei locatori per la contemporanea mancata percezione dei canoni di locazione e l’impossibilità di eseguire i provvedimenti di rilascio già ottenuti e vagliati, sotto il profilo della legittimità, dal Giudice che li ha emessi.

Avv. Giuseppe Magno

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