L’amministratore di condominio è responsabile in caso di caduta dall’alto di un operatore

L’amministratore, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate, a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu’ idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:1) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione inviduale, dimensione delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

E’ espressamente previsto dalla normativa che qualora non siano attuate misure di protezione individuale è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico (D.P.I) assicurati direttamente alla linea vita o a parti stabili delle opere fisse mediante connettori.

Si ricorda che la linea vita è un sistema di ancoraggi lineare ovvero la linea (flessibile o rigida compresa tra ancoraggi di estremità e/o intermedi, alla quale si assicura l’operatore.

E’ obbligatorio un ‘ispezione periodica del sistema anticaduta das parte dell’installatore.

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