AMMINISTRATORE CON PARTITA IVA

Regime forfettario

Giorgio Caputo*

 

I soggetti che intendono beneficiare del regime agevolato di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014, il così detto “Regime Forfettario” devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

 

  • Aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro e nell’ipotesi in cui si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;

 

  • Aver sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

 

Inoltre, ai fini dell’accesso occorre verificare l’assenza delle cause ostative sancite dal comma 57 della legge di riferimento ovvero:

  1. a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  3. c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  4. d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.”

Dal 1.01.2020 costituisce causa ostativa (lett. d-ter):

  • Possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli art. 49 e 50 TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro, la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.

La presenza di una delle predette cause ostative comporta la fuoriuscita dal Regime Forfettario a decorrere dall’anno successivo.

In modo particolare, le cause ostative vanno riferite al momento di applicazione del Regime.

*dottore commercialista, consulente ARPE

Articoli Correlati