Condominio 

Lavori edili, ritenute del 4%, 8%, 20%

Per le ristrutturazioni delle parti comuni sussistono le seguenti ritenute in acconto:

–       del 4% per prestazioni relative a contratti d’appalto;

–       del 20% per spese professionali;

–       dell’8% operata dalle banche in caso di detrazione.

Quale prevale in caso di coesistenza?

Il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, in caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni è tenuto ad operare le seguenti ritenute a titolo di acconto sulle imposte:

·       del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa (articolo 25-ter, del Dpr 600/1973);

·       del 20% per le spese inerenti le attività prestate dai professionisti (art. 25 Dpr 600/1973).

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali che si traducono in detrazioni d’imposta connesse ai lavori edili (del 50%, 65%, 90% oppure del 110% in ragione delle spese sostenute a seconda che si tratti di ristrutturazione, eco bonus, facciate o superbonus) i pagamenti devono essere effettuati con bonifico fiscale “parlante”, con applicazione da parte degli istituti di credito della ritenuta d’acconto dell’8% prevista dall’articolo 25 del D.L. n 78/2010.

La questione della coesistenza tra le diverse ritenute è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 40/E/2010 nella quale l’Agenzia ha ritenuto che nei casi in cui sussista l’obbligo di applicare la ritenuta dell’8% (la ritenuta che applica la banca o la posta), i condomini/committenti devono effettuare il pagamento delle fatture dei professionisti o delle imprese al lordo delle usuali ritenute d’acconto ad essi applicabili, cioè quella del 20% (se il prestatore è un professionista) o del 4% (se trattasi di impresa).

La tesi dell’Agenzia, del tutto condivisibile, concerne il carattere speciale della normativa della ritenuta dell’8% e, in quanto speciale, prevale sulla normativa di carattere generale (ritenute del 4% e 20%).

L’applicazione della ritenuta al momento del transito del bonifico parlante comporta che professionisti e imprese incasseranno compensi e corrispettivi al netto dell’8% a prescindere dal regime fiscale adottato, se ordinario o forfettario, trattandosi di un’informazione non prevista in sede di disposizione del bonifico.

Professionisti e imprese recupereranno le ritenute che verranno certificate dalle banche in sede di dichiarazione dei redditi, compresi i soggetti forfettari che li scomputeranno negli appositi righi della dichiarazione (LM41 e RS40).

Altro aspetto da considerare riguarda la base imponibile che l’istituto di credito prende in considerazione per calcolare la ritenuta dell’8%. Non conoscendo l’importo dell’IVA esposta nella fattura in pagamento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la base imponibile, su cui operare la ritenuta dell’8%, è forfettariamente calcolata, scorporando dall’importo del bonifico ricevuto l’aliquota IVA del 22%, a prescindere dal regime fiscale adottato.

Si ritiene che tale operazione di calcolo vada effettuata anche nel caso in cui l’aliquota IVA non corrisponda al 22% nonché nei casi in cui l’operazione non sia assoggettata a IVA come nel caso dei contribuenti in regime forfettario.

Da ultimo, la suddetta prevalenza di applicazione normativa, permette di non inserire tali operazioni nelle Certificazioni Uniche e nel modello 770.

Inoltre relativamente alla compilazione del modello AC dell’amministratore, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 20 settembre  2018 n. 67, ha definitivamente ritenuto che le fatture pagate con bonifico parlante per ristrutturazione edilizia non devono essere indicate nel quadro

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