Sospensione del servizio di erogazione del gas: riconosciuto il danno alla persona.

Le forniture di servizi alle nostre abitazioni, quali acqua, luce e gas, rappresentano senza ombra di dubbio la modalità irrinunciabile di soddisfacimento delle esigenze primarie della vita quotidiana, al punto che risulta davvero difficile anche solo immaginare di farne a meno per una sola giornata.

Il caso deciso dal Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 305 del 11 gennaio 2023, ha invece riguardato la sventura occorsa ad alcuni cittadini che si erano visti sospendere la fornitura del gas per quasi un intero anno.

Nel lontano settembre del 2015, infatti, i tecnici incaricati dalla società di gestione del servizio intervenivano in un condominio partenopeo, a seguito di una segnalazione di dispersione del gas, constatavano che l’impianto al servizio dell’edificio presentava delle anomalie e, conseguentemente, provvedevano a sospendere l’erogazione della fornitura per ragioni di sicurezza.

Siffatta situazione si determinava a seguito dell’intervento di alcuni condòmini dello stabile che, senza alcuna autorizzazione, avevano effettuato delle modifiche all’impianto, inglobando i misuratori del gas all’interno delle proprie verande; gli impianti degli altri condòmini, però, risultavano essere pienamente in regola.

Ciò nonostante, l’azienda erogatrice del servizio si determinava a sospendere la fornitura all’intero fabbricato.

A questo punto, a motivo del protrarsi ingiustificato di tale sospensione generale, due condòmini adivano il competente Tribunale di Napoli per ottenere, con provvedimento d’urgenza, la riattivazione della fornitura.

La situazione diveniva però ancor più paradossale: nonostante l’esito del procedimento e del successivo reclamo fosse stato a loro favorevole, la riattivazione del servizio avveniva solo dopo circa un anno dall’avvenuta sospensione.

La lite, perciò, si spostava in sede ordinaria, dove gli attori chiedevano il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in occasione ed a causa dei fatti, mentre la società di erogazione del servizio si difendeva sostenendo di non aver potuto procedere prima alla riattivazione della fornitura, perché impossibilitata dalla necessità di garantire la sicurezza dell’impianto.

Di notevole interesse si rivela quindi la decisione del giudice partenopeo, che ha parzialmente accolto la domanda, riconoscendo come dovuto il risarcimento dei soli danni non patrimoniali a favore degli attori.

Il tribunale ha innanzitutto constatato l’inadempimento contrattuale della società di gestione del gas, la quale aveva sospeso per molto tempo la fornitura ad utenti che erano perfettamente in regola con il proprio impianto e non si era prodigata, tempestivamente, per riattivarla.

“Il somministrante – così si legge in sentenza – pur se ha sospeso l’erogazione del gas per motivi di sicurezza per aver riscontrato vizi sull’impianto posto al servizio del Condominio e per la presenza di impianti di alcuni utenti non a norma, risponde a titolo contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c., per aver con colpevole ritardo, quasi un anno, eseguito i lavori di manutenzione dell’impianto di sua proprietà e riattivato il gas agli attori, che avevano gli impianti interni alla loro proprietà perfettamente in regola e che avevano più volte sollecitato il gestore a riattivare la loro fornitura (sul punto cfr. Cass. civ., sez. III, 22/12/2015, n. 25731)”.

A fronte di ciò, poiché i danneggiati non sono stati in grado di provare la perdita patrimoniale subìta (ad esempio con la produzione di fatture per l’acquisto di bombole o per la maggiore fruizione di un servizio di erogazione dell’energia elettrica, alternativo a quello del gas), la domanda è stata respinta.

L’organo giudicante, nel richiamarsi ad un’importante sentenza della Corte di Cassazione, ha però stabilito che, a seguito di un inadempimento contrattuale, può essere risarcito anche il danno non patrimoniale, a condizione che siano stati lesi dei diritti inviolabili della persona e sempreché il pregiudizio sia stato di una certa gravità.

“La Suprema Corte, a Sezioni Unite – così si pronuncia il tribunale – ha ritenuto, nel contesto di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., che il danno non patrimoniale possa essere risarcito anche in conseguenza di un inadempimento contrattuale, sempre che sia stato leso un diritto della persona tutelato dalla Costituzione e ha chiarito che il danno non patrimoniale da contratto (tra gli altri, il danno esistenziale ed il danno alla vita di relazione) è risarcibile se lede diritti inviolabili della persona e se la condotta tenuta dal danneggiante superi quella soglia di gravità che consente la tutela risarcitoria: il diritto deve essere inciso oltre una soglia minima, cagionando un pregiudizio serio, e la lesione deve eccedere una certa soglia di offensività rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un certo grado di tolleranza anche delle illegittime condotte altrui (Cass. S. U. 26972-26975/2008)”.

Dunque, ha proseguito il giudice, “la mancata erogazione per un notevole lasso di tempo del gas metano ha provocato disagi e turbamenti psichici per un anno agli attori, che hanno potuto svolgere con grande difficoltà le normali attività quotidiane, avendo necessità di utilizzare il gas come ‘bisogno della vita’. In tal modo hanno subìto violazione del principio di eguaglianza di cui all’art.3 della Costituzione (cfr. sul punto ordinanza Corte Costituzionale del 10-17.7.2022 n. 357) dalla condotta tenuta dalla convenuta, che ha superato sicuramente quella soglia di gravità che consente la tutela risarcitoria nei termini sopra specificati”.

In ragione di ciò, è stato riconosciuto il danno non patrimoniale patio dagli utenti, identificandolo con il disagio psicologico e lo stress subito durante il periodo in contestazione, liquidando in via equitativa la misura del risarcimento.

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