la Suprema Corte dice no agli asili nel condominio

Niente asilo in condominio se il regolamento lo vieta. E a nulla vale distinguere tra scuola di infanzia, asilo nido e micro nido. Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione — scrive Italia Oggi — con la recente ordinanza n. 16384 dello scorso 21 giugno 2018. Nella specie sia il Tribunale sia la Corte di Appello avevano accolto le doglianze rivolte dal condominio nei confronti di un condomino che aveva adibito ad asilo la propria unità immobiliare. Il Tribunale aveva accolto la domanda volta a ordinare la cessazione di tale attività perché contrastante con le disposizioni del regolamento condominiale. La Corte di Appello aveva a sua volta confermato la decisione, rilevando come il predetto regolamento vietasse, letteralmente, di destinare i locali, fra l’altro, ad asili di infanzia. La Cassazione, nel confermare la sentenza impugnata, ha tuttavia ribadito, in primo luogo, come la questione dell’interpretazione delle clausole del regolamento condominiale contrattuale contenenti il divieto di destinare gli immobili a determinati usi possa essere oggetto di sindacato in sede di legittimità soltanto per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui al codice civile ovvero per avere omesso l’esame di un fatto storico. Premesso quanto sopra — conclude Italia Oggi — la Suprema corte ha quindi ritenuto corretta l’applicazione dei predetti criteri interpretativi da parte del giudice di secondo grado. In particolare, si è ritenuto che l’interpretazione di una clausola del regolamento condominiale contenente il divieto di destinare le unità immobiliari ad asili di infanzia come estesa anche all’attività di c.d. micro-nido non risulta né contrastante con il significato lessicale delle espressioni adoperate nel regolamento né confliggente con la volontà condominiale ricostruita dai giudici di merito, né illogica o incongrua.

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