SUlle AGEVOLAZIONI per l’ACQUISTO CONTA la RESIDENZA della FAMIGLIA

La Commissione tributaria regionale di Roma ha accolto il ricorso presentato da una contribuente, assistita dall’Aduc, che si era vista recapitare un avviso di pagamento di imposte indirette relativamente alla revoca delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa di abitazione”. I coniugi, l’uno agente di polizia penitenziaria, l’altra insegnante,
avevano acquistato una casa per abitazione principale dichiarando, nell’atto di acquisto, di godere del beneficio delle agevolazioni fiscali. Infatti, gli agenti di polizia penitenziaria hanno una norma di favore in virtu’ della quale sono esonerati dall’obbligo di fissare la residenza anagrafica nel Comune in cui e’ situato l’immobile acquistato. In virtu’ di tale disposizione, la coniuge non ha trasferito la residenza nel luogo in cui e’ stato acquistato l’immobile, come le consentiva la norma, ma, per non averlo fatto, aveva ricevuto un avviso di accertamento per imposte indirette da parte
dell’Ufficio delle Entrate. Alla luce di quanto sopra la coniuge aveva presentato una richiesta di mediazione all’Ufficio delle Entrate che non era stata accolta; ha impugnato, quindi, l’atto presso la Camera tributaria provinciale che l’ha respinta; non scoraggiata, ha presentato appello alla Camera tributaria regionale che ha accolto la richiesta. Secondo i giudici di appello, la residenza, nel caso di coniugi in regime di comunione dei beni e con obbligo di coabitazione, è da intendersi riferita alla “famiglia” e non al singolo componente della stessa; pertanto, nel caso esaminato, la coniuge
poteva non risiedere nella “prima casa”, che aveva le agevolazioni fiscali, ma in quella del marito.

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