Federproprietà in Sicilia contraria all’Ici sui terreni non ancora edificabili

Uno dei problemi che maggiormente assillano il cittadino proprietario di terreni non edificati è la tanto odiata tassa dell’ICI. Ed è anche uno dei problemi che crea una notevole massa di contenzioso tributario con gli enti locali in Sicilia. La norma di istituzione dell’ICI sui terreni non edificati prevede che la tassazione avvenga in rapporto al valore commerciale dei terreni. Quest’ultimo (il valore commerciale) viene assunto dai Comuni in funzione della destinazione urbanistica dello stesso terreno e in funzione degli indici di edificabilità degli stessi. In Sicilia i Piani regolatori classificano tutte le aree in Zone territoriali omogenee, definite dall’art. 2 del decreto ministeriale 2.4.1968 n. 1444. Quasi sempre le norme tecniche di attuazione dei Prg in Sicilia prevedono che l’attuazione degli strumenti urbanistici avvenga attraverso strumenti di pianificazione di secondo livello (Piano particolareggiato d’iniziativa pubblica, Piano di lottizzazione, Piano convenzionato in genere). Diciamo “quasi sempre”, perché fanno eccezione a tale norma solamente quelle porzioni di aree libere in zone territoriali “B” qualora in tali aree esistano le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognaria) e siano previste dallo strumento urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria. In tal caso l’attuazione degli strumenti urbanistici generali può effettuarsi per mezzo di singole concessioni edilizie (permesso di costruire al c.d. lotto intercluso). Si veda a tal proposito l’art. 21 della legge regionale 27.12.1978 n. 71.

Risulta di tutta evidenza come la semplice inclusione di un’area in una zona territoriale omogenea diversa dalla Zona agricola (Zona E) non è da sola sufficiente a rendere effettivamente edificabile l’area. Ciò ancor più ove si consideri che la validità di un Piano regolatore generale è ormai di solo cinque anni, per cui succede spesso che nei termini di validità del piano non si provveda alla redazione degli strumenti urbanistici di secondo livello, col rischio che la conseguente obbligatoria revisione del Prg possa, di fatto, ridurre, e al limite anche annullare, la precedente edificabilità. La riduzione degli indici edificatori in fase di revisione del Prg è prassi consolidata.

Come si può ovviare a tale ingiustizia? Va semplicemente modificata la norma, prevedendo la tassazione come area edificabile solamente dal momento in cui la proprietà inizia la trasformazione del suolo. Solamente così può ovviarsi all’ingiustizia oggi presente: il cumulo della tassazione che in pochi anni ha superato abbondantemente il reale valore commerciale dei terreni. Questo è l’impegno che tutte le associazioni di FEDERPROPRIETÀ dovranno fare proprio.

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