Agevolazioni più ampie per l’acquisto di nuove abitazioni

Agevolazioni per l’acquisto di nuove abitazioni più ampie. Niente Irpef sulle borse di studio. School bonus non cumulabile con altre agevolazioni riservate alle erogazioni liberali per le scuole e con un tetto massimo di 100mila euro di spese agevolabili per ciascun periodo d’imposta. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dalla circolare 20/E/2016 che interviene su alcune delle principali modifiche in campo fiscale introdotte dall’ultima Legge di Stabilità, secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore.

L’Iva versata per l’acqusto di abitazioni effettuato entro il 31 dicembre 2016 si detrae al 50% dall’Irpef. Il bonus si applica all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute da imprese che applicano l’Iva all’atto del trasferimento, quindi imprese costruttrici. Il beneficio si applica anche nel caso di imprese di «ripristino» o «ristrutturatrici» che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica. Sostanzialmente — spiega il quotidiano — questo equivale a un riconoscimento che l’agevolazione può essere concessa anche agli acquisti di abitazioni non nuove, purché avvenga nell’alveo di questi soggetti riconosciuti dalla circolare. La detrazione va ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi. La circolare 20/E precisa che rientra nell’agevolazione anche la pertinenza, a condizione che «l’acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale». Cattive notizie, invece, per chi ha pagato un acconto nel 2015. «Ai fini della detrazione e in applicazione del principio di cassa – precisa il documento di prassi – è necessario che il pagamento dell’Iva avvenga nel periodo d’imposta 2016». Pertanto non è possibile fruire della detrazione con riferimento all’Iva relativa agli acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito risulta stipulato nel 2016.

Infine, per quanto riguarda il risparmio energetico, la circolare ricorda anche la proroga della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che si estende anche agli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp), per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, relativamente gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

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