Il bonus energia è cedibile

Possibile cessione del bonus per la riqualificazione energetica ai fornitori che hanno eseguito gli interventi, come scarico del credito dagli stessi maturato nei confronti del condomino. Possibilità limitata, però, ai contribuenti senza debito d’imposta e condizionata all’autorizzazione del fornitore. Con il comma 74, dell’art. 1, della legge 208/2015 (Stabilità 2016) — spiega Italia Oggi — il legislatore ha stabilito che, con riferimento alle spese sostenute dai contribuenti, dall’1/1/2016 al 31/12/2016, per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti su parti in comune degli edifici, è possibile «cedere» la detrazione ai fornitori che hanno eseguito i medesimi interventi. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 20/E dello scorso 18 maggio, è intervenuta fornendo i relativi chiarimenti e confermando che il medesimo comma ha, innanzitutto, prorogato la detrazione nella misura del 65% per gli interventi di riqualificazione (commi da 344 a 347, art. 1 legge 296/2006), per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari (allegato «M» al dlgs 311/2006), per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con generatori alimentati da biomasse combustibili e per gli interventi eseguiti su parti a comune, di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.

arpe_roma DUBBI SULLE NUOVE RENDITE CATASTALI? RIVOLGITI ALL’ARPE: UN COMMERCIALISTA A TUA DISPOSIZIONE. E’ SUFFICIENTE ESSERE ISCRITTI

 

 

Articoli Correlati