La casa nel 730: ecco tutti i bonus

 

Non si registrano novità sostanziali nel dedalo delle detrazioni e deduzioni relative alla casa, da inserire (o da verificare) nel modello 730/2017. Ma un pro memoria complessivo è utile, perché ormai sono tante le cose da non dimenticare, partendo dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 7/E. Il Sole 24 Ore ha elencato i principali momenti della vita di una casa: acquisto, mutuo, ristrutturazione e affitto.

Comprare casa. Una serie di particolari agevolazioni sono concesse (in alcuni casi per la prima volta, dato che sono state disposte con la legge di  Stabilità 2016) sull’acquisto. Le novità riguardano quindi, anzitutto, la possibilità di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento dei canoni e dei relativi oneri accessori (nonché del costo di acquisto al momento dell’opzione finale), derivanti da contratti di leasing su immobili, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna. Il bonus spetta a chi ha un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro. Poi, sempre al debutto, c’è la detrazione dall’Irpef del 50 per cento dell’importo corrisposto per l’Iva pagata in relazione all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B , cedute dalle imprese costruttrici. Confermata, come da normativa, la detrazione sulle spese per acquisto o costruzione di immobili da dare in affitto a canone «concordato», quella relativa alla spese per l’intermediazione immobiliare (il 19% su un massimo di 1.000 euro) e il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

Il mutuo. Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2016 (criterio di cassa) in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento. Si tratta di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (quella in cui si risiede: eccezioni sono previste per chi si trasferisce per lavoro o per ricoveri sanitari o per gli appartenenti a forze armate o di polizia) e, se stipulati prima del 1993, anche per le seconde case (ma ormai non ce ne sono quasi più). Stessa agevolazione per i mutui (anche non ipotecari) contratti per ristrutturare o costruire l’abitazione principale: questo bonus si estende anche agli interventi semplice manutenzione e restauro se il mutuo era stato contratto nel 1997. Infine, sono compresi mutui e prestiti agrari «di ogni specie».

Ristrutturazione e riqualificazione energetica. Confermate tutte le detrazioni del 50% e del 65% rispettivamente per i lavori di recupero edilizio e di risparmio energetico «qualificato» già previsti l’anno scorso. Le nuove super detrazioni previste dalla legge di Bilancio 2017 valgono, invece, per le spese sostenute quest’anno e quindi andranno indicate nella dichiarazione da presentare nel 2018.

Arredare. Ancora per la dichiarazione 2017 valgono le regole speciali per la detrazione del 50% delle spese sostenute nel 2016 per arredare la casa comprata nel 2015 o nel 2016 da giovani coppie nel 2016; confermata anche la detrazione per gli arredi e i grandi elettrodomestici in classe A acquistati nel 2016 in occasione di lavori di recupero edilizio effettuati a partire dal 2012.

Sorvegliare. Quest’anno (il provvedimento è arrivato pochi giorni) tutti coloro che hanno presentato l’istanza per il credito d’imposta relativo alle spese per impianti di videosorveglianza (non cumulabile con la detrazione del 50% assimilata agli interventi di recupero edilizio) hanno ottenuto il rimborso totale: le somme stanziate, infatti, hanno permesso di coprire al 100% le domande.

La colf. Anche quest’anno è possibile dedurre dal reddito una parte dei contributi pagati per la colf: i contributi sono deducibili per la parte rimasta a carico del datore di lavoro, fino ad un importo massimo di euro 1.549,37euro.

Affittare. Numerosi, senza novità particolari, i bonus legati all’affitto. Vediamoli rapidamente: detraibilità del 19% dei canoni sostenute per la locazione di alloggi per studenti universitari per un importo non superiore a 2.633 euro; detraibilità dei canoni di locazione di alloggi destinati ad abitazione principale del contribuente inquilino: 300 euro se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 euro; 150 euro se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41. Oltre non spetta nulla. Se l’alloggio è stato affittato a canone «concordato» gli importi aumentano, rispettivamente, a 495,80 euro e 247,90 euro; ai giovani spetta una detrazione forfettaria di 991,60 euro, purché il loro reddito non superi i 15.493,71 euro e per i primi tre anni del contratto. Per gli inquilini di alloggi sociali la detrazione è simile per importi e limiti di reddito; ai proprietari, infine, che non hanno percepito i canoni per morosità dell’inquilino, e purché sia stato convalidato lo sfratto, compete un credito d’imposta pari alle imposte pagate negli anni precedenti su questi canoni (da quando viene pronunciato lo sfratto le imposte non si pagano del tutto).

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