Delibere condominiali nulle senza la firma di presidente e segretario

 

La mancata sottoscrizione del verbale dell’assemblea condominiale da parte del presidente e del segretario comporta la radicale nullità delle delibere adottate, poiché in tal modo viene a mancare uno degli elementi essenziali per la formazione delle stesse. Detto vizio è dunque insanabile e a nulla vale il fatto che il verbale sia comunque stato redatto dall’amministratore e trascritto nell’apposito registro con le firme di tutti gli altri condomini presenti all’assemblea e favorevoli all’adozione delle deliberazioni impugnate. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano nella recente sentenza n. 3901, pubblicata lo scorso 5 aprile 2017 e resa nota dal quotidiano Italia Oggi. Nella specie alcuni condomini avevano impugnato delle delibere per vari motivi e avevano in primo luogo eccepito l’invalidità del verbale assembleare, poiché lo stesso non riportava le firme del presidente e del segretario. Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio risultava che l’assemblea aveva provveduto alla nomina di questi ultimi e che nel corso della riunione era stata redatta una minuta da parte di persona diversa dal segretario. Quest’ultimo e il presidente non avevano però sottoscritto tale minuta né la successiva versione predisposta dall’amministratore condominiale, giudicandola inveritiera. Successivamente una parte dei condomini presenti all’assemblea aveva comunque sottoscritto tale documento, riconoscendone la conformità a quanto accaduto nel corso della riunione. Il Tribunale di Milano, nell’affrontare la questione dell’invalidità del suddetto verbale, ha in primo luogo fatto riferimento alla scarna normativa rinvenibile nel Codice civile tra le disposizioni che disciplinano il condominio degli edifici, richiamandosi quindi per analogia alle norme del medesimo Codice in tema di assemblea societaria e a quelle del codice di procedura civile in tema di processi verbali di udienza. Dall’esame delle disposizioni in questione, secondo il giudice di merito — conclude Italia Oggi — si può ricavare che il verbale dell’assemblea di condominio debba essere redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e che debba essere sottoscritto da entrambi questi soggetti, con invio di copia ai condomini e con deposito del medesimo presso l’amministratore, nell’apposito registro individuato dall’art. 1130 c.c.

SOLO CASACONSUM PROTEGGE LA TUA SPESA E LA TUA FAMIGLIA 

Articoli Correlati