Condomìni: per l’amministratore è obbligatoria la formazione

È nulla la delibera di nomina dell’amministratore condominiale che non abbia provveduto a frequentare un valido corso di formazione annuale. Né è possibile recuperare l’anno successivo le ore di aggiornamento periodico previste per l’annualità precedente e che devono essere acquisite entro il 9 ottobre di ogni anno. Lo ha stabilito il Tribunale di Padova — scrive il quotidiano Italia Oggi — nella sentenza n. 818 dello scorso 24 marzo 2017. Con l’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile introdotto ex novo dalla legge n. 220/2012 sono stati per la prima volta individuati i requisiti minimi che ogni amministratore deve possedere per aspirare a tale incarico e per mantenerlo validamente nel tempo (si veda la tabella in pagina). In particolare, agli amministratori è stato richiesto di frequentare annualmente un corso di aggiornamento periodico in materia di amministrazione condominiale. Soltanto con il decreto del ministero della Giustizia n. 140/2014 sono stati però indicati il monte ore minimo annuale (pari a 15), le modalità per l’organizzazione dei corsi e l’elenco delle materie da trattare. Il suddetto decreto è entrato in vigore il 9 ottobre 2014 e, poiché nel regolamento ministeriale non si parla di anno solare, si è inteso comunemente che l’arco temporale annuale entro il quale adempiere al nuovo obbligo decorra dal 9 ottobre di ogni anno.

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