In condominio ballatoi vietati per i condizionatori

Condizionatori vietati sul ballatoio se impediscono agli altri condomini di usarne a loro volta per l’installazione di un impianto simile. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione — scrive Italia Oggi — con la recente ordinanza n. 17400 del 13 luglio scorso. L’apposizione dell’impianto di condizionamento sulle parti comuni, anche se ammessa in via generale, deve quindi avvenire nel rispetto di tutta una serie di adempimenti. Vediamo meglio quali sono. Nella specie l’amministratore di un condominio si era rivolto al giudice di pace per ottenere la rimozione dell’apparecchiatura esterna dell’impianto di condizionamento installata sul ballatoio da una coppia di condomini. La sentenza, che aveva ordinato la rimozione dell’impianto, era stata quindi impugnata da questi ultimi dinanzi al tribunale, che ne aveva a sua volta confermato il contenuto. Di qui il ricorso per Cassazione, nel quale i condomini lamentavano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1102 c.c.. A loro dire, infatti, entrambi i giudici di merito avevano errato nel ritenere che nel caso concreto la predetta disposizione del codice civile sarebbe stata rispettata soltanto ove lo spazio a disposizione sul ballatoio avesse consentito l’installazione di impianti simili per ognuno dei condomini proprietari delle unità immobiliari poste al medesimo piano. La seconda sezione civile della Cassazione, nel ricordare il principio del pari utilizzo delle parti comuni di cui all’art. 1102 c.c., ha quindi evidenziato come l’esercizio di questo diritto sia sottoposto a due limiti fondamentali: il divieto di alterarne la destinazione e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Nella specie le risultanze acquisite nel corso dei giudizi di merito avevano evidenziato come l’impianto realizzato dai ricorrenti, occupando il 60% della superficie disponibile sul ballatoio, impedisse l’installazione di analoghi apparecchi da parte degli altri condomini del piano. Così stando le cose, i giudici di legittimità hanno quindi ritenuto che, in mancanza del consenso di questi ultimi, l’installazione costituisse una lesione del loro diritto al pari utilizzo del ballatoio. La Suprema Corte — conclude Italia Oggi — ha inoltre considerato non pertinente sul punto la giurisprudenza in materia di uso turnario dei beni comuni, poiché nella specie il carattere non transitorio dell’installazione avrebbe definitivamente alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento del ballatoio.

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