Imu e Tasi alla cassa: come rimediare agli errori dell’acconto

Per molti dei 18 milioni di proprietari d’immobili tenuti al versamento, il saldo di Imu e Tasi in scadenza è identico all’acconto. Per tanti altri, però, il pagamento non potrà essere liquidato con un semplice “copia-incolla” del modello F24 datato 16 giugno. Mentre la cifra diretta ai Comuni e all’Erario sarà simile a quella di giugno – circa 10 miliardi – non bisogna sottovalutare le variazioni su base individuale. Siccome per legge l’acconto dev’essere versato prendendo come riferimento le delibere e le detrazioni deliberate per l’anno precedente (2016) — scrive Il Sole 24 Ore — qualche contribuente potrebbe accorgersi solo ora, in occasione del saldo, che il proprio Comune ha abbassato l’asticella del prelievo per quest’anno. In generale, si ritiene possibile usare la delibera più recente già a giugno. Detto ciò, chi ha versato l’acconto in base alle più elevate aliquote 2016, dovrà ora calcolare l’imposta annua dovuta sulla base delle delibere 2017 e andare a conguaglio sottraendo quanto già pagato. Il saldo si rivela diverso dall’acconto se nel secondo semestre dell’anno sono variate le situazioni soggettive di possesso o utilizzo dell’immobile. Unità immobiliari vendute, locazioni concluse o iniziate, cambi di residenza sono tra le situazioni frequenti. Tra le situazioni più insidiose – soprattutto sotto il profilo della decorrenza – ci sono le variazioni della rendita catastale o della categoria catastale. Lo stesso vale per i cambi di destinazione dei terreni agricoli dovuti a variazioni degli strumenti urbanistici o al rilascio di permessi di costruire. Che sia per una delle situazioni appena descritte o per un errore di conteggio o pagamento, non è raro accorgersi al momento del saldo di aver sbagliato a pagare l’acconto. Se il 16 giugno si è versato meno del dovuto, il rimedio è il ravvedimento operoso, che in questo caso può avvenire pagando l’imposta, più una sanzione del 3,75% (30% ridotto a 1/8 perché il ritardo si colloca oltre i 90 giorni ed entro un anno) e gli interessi legali (ora allo 0,1% su base annua). Se in acconto si è pagato più dell’intera imposta annua — conclude Il Sole 24 Ore — si potrà chiedere il rimborso entro cinque anni dal versamento. La compensazione, invece, è ammessa solo se prevista dal regolamento comunale.

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