La Cassazione: L’agevolazione per la prima casa salta con la nuda proprietà

L’acquisto del diritto di nuda proprietà di un’abitazione entro un anno dall’alienazione della precedente “prima casa” (che sia effettuata prima del decorso di un quinquennio dal suo acquisto) non evita la decadenza in conseguenza della cessione infraquinquennale. È il principio affermato dalla Cassazione — scrive Il Sole 24 Ore — nella sentenza 17148/2018, priva di precedenti in termini. La normativa sull’agevolazione relativa all’acquisto della prima casa (contenuta nella Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa allegata al Dpr 131/1986, il testo unico dell’imposta di registro) sancisce che si decade dall’agevolazione se si aliena l’abitazione comprata con il beneficio fiscale prima che siano decorsi cinque anni dalla data dell’acquisto agevolato. La decadenza però si evita se, entro un anno dalla cessione infraquinquennale, il contribuente compra un’altra casa che egli poi destina a propria «abitazione principale» (in sostanza, a sua residenza). Quanto all’oggetto del riacquisto, che funziona come esimente rispetto alla decadenza, la legge non dice nulla. Questo silenzio — continua Il Sole 24 Ore — ha sempre legittimato l’idea che, qualunque fosse l’oggetto del riacquisto (un diritto di piena o di nuda proprietà, un diritto reale di godimento, un diritto intero o una quota di contitolarità), si maturasse in ogni caso l’esimente, a patto che poi il contribuente effettivamente ponesse nella casa comprata la propria abitazione principale.

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