La Cassazione: l’amministratore è responsabile anche del rischio-acqua

Dalla saracinesca di consegna dell’acqua dall’acquedotto l’acqua potabile raggiunge i rubinetti degli appartamenti condominiali attraverso le tubature (che sono parti comuni, come recita l’articolo 1117 del Codice civile) e che sono disciplinate dall’amministratore (articolo 1130) in modo che ne sia assicurato il migliore godimento a tutti i condomini. La Corte di Cassazione (sentenza 9133/2018) — scrive Il Sole 24 Ore — ha stabilito con chiarezza il principio per cui il gestore del servizio idrico integrato è titolare di una posizione di garanzia in quanto deve assicurare, in base all’articolo 4, comma 1, del Dlgs 31/2001, la salubrità e la pulizia delle acque destinate al consumo umano. La normativa di riferimento per la prevenzione è quella del Dlgs 31/2001. L’articolo 8 sancisce il principio, fondamentale per assicurare la tutela della pubblica incolumità, per cui in acque destinate al consumo umano non deve essere presente, in concentrazione superiore a quelle consentite, nessuna impurità associata a sostanze o materiali utilizzati per i nuovi impianti o per l’adeguamento di quelli esistenti, o per la preparazione o la distribuzione delle stesse acque. Il decreto, per perseguire finalità preventive, promuove la tutela della salute pubblica delle acque destinate al consumo umano attraverso una serie di obblighi (articolo 4) consistenti nella salubrità e nella pulizia delle acque e nell’assenza in esse di microrganismi e parassiti, e di altre sostanze in quantità o concentrazioni che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana. Inoltre, in via generale — continua il quotidiano economico-finanziario — i requisiti minimi di tali acque debbono rispondere a quelli previsti dalle parti A e B dell’allegato 1 del decreto.

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