Condominio a norma con la privacy

La recente entrata in vigore del Regolamento europeo n. 679/2016 — ricorda Italia Oggi — ha ribadito la necessità di un corretto trattamento dei dati personali in ambito condominiale. Poiché, come è noto, il condominio non ha una propria personalità giuridica, come tale distinta da quella dei singoli condomini, risulta impossibile qualificarlo quale titolare del trattamento dei dati personali della compagine condominiale. I singoli condomini, di conseguenza, non possono che essere riconosciuti, reciprocamente, quali contitolari dei predetti dati personali. Questi ultimi, così come condividono tra loro l’utilizzo delle parti comuni dell’edificio, allo stesso modo risultano contitolari del trattamento dei dati che afferiscono al condominio. Ogni condomino ha quindi il diritto di venire a conoscenza e trattare i dati personali degli altri comproprietari, ovviamente per finalità riconducibili alla disciplina dettata dagli artt. 1117 ss. c.c. e dalle relative disposizioni di attuazione. Più controverso è invece determinare il titolo in base al quale l’amministratore è tenuto a trattare i dati dei condomini. Da un punto di vista di fatto è innegabile che sia proprio quest’ultimo a compiere la maggior parte delle operazioni di trattamento dei dati personali relativi alla gestione del condominio. È infatti l’amministratore a redigere, a conservare e a tenere aggiornata l’anagrafe condominiale introdotta dalla legge n. 220/2012 e a utilizzarla per le convocazioni assembleari e per le altre comunicazioni ai condomini. È sempre l’amministratore, in nome e per conto dei condomini, a gestire i rapporti con i terzi, dai fornitori ai dipendenti del condominio, fino alla pubblica amministrazione e all’autorità giudiziaria. Di conseguenza si potrebbe concludere che anche quest’ultimo debba essere a sua volta qualificato come titolare del trattamento. Tuttavia — continua Italia Oggi — poiché, come è evidente, sussiste una netta differenza di ruolo tra i singoli condomini (tra loro contitolari del trattamento) e l’amministratore (legato a questi ultimi da un rapporto contrattuale di mandato), lo stesso non può che essere qualificato come titolare autonomo e non come contitolare (assieme ai condomini) del trattamento. L’alternativa a tale soluzione sarebbe invece quella di considerare l’amministratore quale responsabile (esterno) del trattamento dei dati. In questo caso l’assemblea dovrebbe allora procedere a deliberare espressamente detto incarico, impartendogli le necessarie istruzioni scritte alle quali lo stesso dovrebbe poi scrupolosamente attenersi.

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