Caldaia, quando va controllata e a chi spetta la manutenzione

Il controllo della caldaia è un’operazione prevista dalla normativa contenuta nel DPR 74/2013, entrato in vigore il 12 luglio 2013. La corretta manutenzione dell’impianto garantisce la sua sicurezza, motivo per cui la legge ne prescrive l’obbligatorietà con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e anche di minimizzare gli incidenti dovuti all’invecchiamento. Ma ogni quanto tempo va effettuato il controllo della caldaia? Davvero è necessaria eseguirla ogni anno? Alle domande risponde la legge suddetta: la manutenzione della caldaia è sì obbligatoria, ma i tempi del controllo non sono tassativamente indicati, poiché dipendono dal tipo di modello. Non è corretto, dunque, pensare che la manutenzione della caldaia vada eseguita una volta all’anno: le cadenze sono indicate nelle istruzioni tecniche fornite dall’impresa installatrice che ha effettuato l’impianto (informazione indicata nel libretto d’istruzioni che viene fornito al momento dell’installazione della caldaia). Nel caso in cui l’impresa non dovesse aver fornito istruzioni in merito o non siano più reperibili (eventualità che può verificarsi per gli impianti vecchi), bisogna riferirsi alle istruzioni tecniche relative al modello elaborate dalla fabbrica costruttrice. Ricordiamo che il libretto di impianto è un documento obbligatorio che accompagna l’impianto di climatizzazione e sul quale vanno registrati tutti gli interventi effettuati, dalla prima accensione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria. La conservazione del libretto spetta al responsabile dell’impianto che dovrà esibirlo in caso di controlli del Comune insieme alle fatture ricevute. Della manutenzione della caldaia deve occuparsene colui che abita l’appartamento servito dall’impianto, sia esso proprietario o affittuario. In caso di un appartamento in affitto, il responsabile per la manutenzione della caldaia è l’affittuario a cui spettano tutti i costi inerenti alla manutenzione della caldaia e la custodia del libretto della caldaia. Se, invece, i lavori sono più rilevanti, spetta al proprietario occuparsene direttamente. Un paragrafo a parte, invece, merita il controllo dei fumi della caldaia, operazione che riguarda l’efficienza energetica dell’impianto. In questo caso la legge di riferimento – allegato A del n.74 del 2013 – oltre a stabilire la sua obbligatorietà, prevede anche le cadenze a seconda del tipo di impianto e di combustibile usato:- ogni 2 anni per impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza inferiore o uguale a 100kw;- ogni 4 anni per impianti a gas metano o GPL con potenza inferiore a uguale a 100kw;- ogni anno per impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza superiore a 100kw;- ogni 2 anni per impianti a gas metano o GPL con potenza superiore a 100kw.

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