La Cassazione: per le Assemblee condominiali non risponde solo l’amministratore

In caso di omessa convocazione del condòmino all’assemblea la responsabilità dell’amministratore può concorrere con quella del soggetto chiamato a presiedere la riunione, il quale in tale veste dovrebbe controllare la regolarità degli avvisi spediti agli aventi diritto che risultino assenti. Questo il principio di diritto desumibile dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29878 dello scorso 18 novembre 2019, secondo quanto riporta Italia Oggi. Nella specie un condominio aveva citato in giudizio il proprio amministratore per sentirlo dichiarare responsabile di inadempimento contrattuale e condannarlo al risarcimento dei danni subiti. Questi ultimi erano stati individuati nell’ammontare delle spese processuali che la compagine condominiale era stata condannata a versare a un condomino che aveva vittoriosamente impugnato una deliberazione assembleare per errata convocazione. I condomini imputavano infatti all’amministratore di avere sbagliato nello svolgimento della procedura di indizione dell’assemblea e di avere quindi dato causa al vizio di legittimità della volontà comune successivamente contestata dal condomino risultato vittorioso in sede giudiziale. La domanda era stata accolta dal tribunale, ma la sentenza era stata prontamente appellata dall’amministratore, il quale sosteneva che, in base all’art. 1136 c.c., sarebbe spettato all’assemblea, dunque ai condomini, verificare l’avvenuta regolare convocazione di tutti gli aventi diritto. Inoltre l’amministratore aveva evidenziato come la convocazione del condomino impugnante fosse avvenuta a mezzo di posta ordinaria, e non tramite raccomandata, per espressa richiesta di quest’ultimo. La Corte di Appello aveva però confermato la sentenza impugnata, evidenziando come il procedimento di convocazione dell’assemblea fosse uno dei compiti assegnati dalla legge all’amministratore e, quindi, rientrasse a pieno titolo fra i suoi obblighi contrattuali di mandatario della compagine condominiale, da svolgere secondo i canoni di diligenza di cui agli artt. 1176 e 1710 c.c.. Di qui il ricorso in Cassazione.

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