Bonus ristrutturazione al 110% per facciate, caldaie e fotovoltaico: dubbi, tetti di spesa e le due strade per lavori a costo zero

I potenziali beneficiari dell’Ecobonus 110%, la maxi-agevolazione fiscale prevista per chi esegue interventi di efficientamento energetico del proprio immobile, aspettano con ansia l’avvio della misura che permetterà sostanzialmente di ristrutturare a costo zero il proprio immobile. “Non si spenderà un soldo per le ristrutturazioni antisismiche e energetiche”, ha detto il premier Giuseppe Conte. La misura sarà in vigore dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 e le spese sostenute per lavori di risparmio energetico e di sicurezza sismica degli edifici saranno rimborsabili non più nei canonici dieci anni previsti per le attuali detrazioni al 50 e 65% ma in cinque anni ed è soprattutto prevista la possibilità di cedere il credito maturato alle banche o di chiedere lo sconto in fattura all’impresa che realizza i lavori. Pertanto con una di queste due opzioni il beneficiario potrà effettuare i lavori senza dover anticipare un euro. Potranno fruire dell’Ecobonus 110% le persone fisiche e solo per le abitazioni in condominio e per quelle indipendenti ma che siano adibite a prima casa. Da chiarire è se ci sarà spazio per interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dei condomini. Il tetto di detraibilità è di 60 mila euro per ogni unità immobiliare indipendente e scende a 30 mila euro per singola unità immobiliare per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti ad elevata efficienza. La misura è stata però pensata soprattutto per i condomini: infatti i 60mila euro per l’isolamento termico e i 30mila euro per le caldaie devono essere moltiplicati per il numero di unità immobiliari. Pertanto per un condominio di venti appartamenti si parlerà di 1,2 mln di euro per il cappotto e 600mila euro per la cadaia e 96 mila euro per i pannelli solari. I lavori ammessi a godere del superbonus sono gli interventi di coibentazione degli edifici aventi ad oggetto almeno il 25% della superficie esterna. Rientra nei lavori agevolabili anche l’installazione di pannelli fotovoltaici, con l’obbligo però di cessione al Gse dell’energia autoprodotta e non consumata, nel limite di 48 mila euro per unità immobiliare. Rimangono fuori gli infissi, che però potrebbero rientrare nella misura se inseriti all’interno di una ristrutturazione più ampia che si basi sull’efficientamento energetico.Va ricordato infatti che la condizione per accedere al Superbonus del 110 per cento è realizzare un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape).

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