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Il superbonus fa fare gli straordinari a professionisti e tecnici

Nelle attestazioni di professionisti e tecnici — avverte Italia Oggi —  si giocherà lo sviluppo della maxi agevolazione del 110 per cento. Specie dopo le modifiche al dl Rilancio che impongono certificazioni a raffica anche per la detrazione diretta (e non solo per la cessione del credito o lo sconto in fattura) e prevedono sanzioni amministrative e obbligo di polizza assicurativa con massimale non inferiore a mezzo milione di euro. I professionisti sono chiamati a fungere da garanti sulla liceità dei comportamenti tenuti dai contribuenti privati e dalle imprese esecutrici dei lavori. Tra certificazioni Ape, visti di conformità, attestazione della congruità di spese e interventi, sono infatti innumerevoli i documenti che occorrerà allegare (o conservare) per l’ottenimento del bonus. I primi ad essere chiamati in causa sono gli architetti, gli ingegneri, i geometri e in generale i periti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica (Apa). Il comma 3 dell’art. 119 del dl Rilancio prevede che per gli interventi energetici (cappotto termico e sostituzione di impianti di riscaldamento), è richiesto l’incremento di due classi energetiche derivanti dal complessivo intervento, ove possibile. Tale requisito va certificato da professionisti abilitati, con il rilascio di un doppio attestato: prima dell’inizio dei lavori e dopo l’esecuzione degli stessi. Il tutto nella forma di una dichiarazione asseverata. Sempre ad opera dei soggetti sopra indicati si prevede una ulteriore asseverazione relativa al rispetto dei requisiti tecnici minimi che gli interventi incentivanti devono rispettare. La norma richiama i decreti ex art. 14, comma 3-ter dl 63/2013. Decreti mai emanati e sostituiti dai dm 19 febbraio 2007 e dell’11 marzo 2008. Tale asseverazione è ora richiesta anche per il godimento diretto della detrazione. Gli stessi tecnici — continua Italia Oggi — dovranno attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute relative agli interventi agevolati, dovendo poi trasmettere una copia all’Enea, con modalità che dovranno essere definite da decreto Mise. Con riferimento al sisma bonus, saranno i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le specifiche competenze, a dover attestare l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico ai sensi del dm 58/2017, nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Anche tale attestazione è ora estesa anche all’utilizzo diretto della detrazione. Ai dottori commercialisti e agli altri intermediari abilitati (esperti contabili, consulenti del lavoro, periti ed esperti iscritti nei ruoli delle Cciaa e responsabili dei Caf) è riservato il rilascio del visto di conformità, ai soli fini della cessione del credito o dello sconto in fattura. Il visto interesserà i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110%.

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