Ascensore condominiale: l’obbligo di installazione

Uno dei principali dibattiti che caratterizzano un’assemblea condominiale — spiega il sito Investireoggi.it — riguarda l’installazione e la manutenzione dell’ascensore. In alcuni casi la sua installazione è obbligatoria senza che sia necessaria una delibera apposita. In altri è l’assemblea a decidere con la maggioranza dei condòmini intervenuti in assemblea. L’installazione dell’ascensore condominiale è obbligatoria “in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e-o porticati”. Ciò sta a significare che per un immobile di nuova costruzione con più di tre piani la sua installazione è disposta per legge. In tutti gli altri casi, negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra: è consentita la deroga all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. A prevederlo è l’art. 3  del D.M. 236/1989, ministero dei Lavori pubblici. Nei casi in deroga all’obbligo di installazione dell’ascensore è l’assemblea condominiale a decidere se installare o meno l’ascensore. L’installazione dell’ascensore può essere qualificata quale intervento di eliminazione delle barriere architettoniche. La decisione è valida se approvata con un numero di voti che rappresenta: la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (millesimali).

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