i commercialisti: Superbonus solo con il contratto

Il beneficiario della detrazione maggiorata del 110%, in presenza di una mera detenzione, deve essere in possesso di un contratto di locazione, anche finanziaria, e/o di comodato, regolarmente registrato, al più tardi, al momento di inizio degli interventi o a quello del sostenimento delle spese. Questa una delle numerose e utili indicazioni fornite dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), congiuntamente con la Fondazione nazionale dei commercialisti (Fnc), nel recente documento dal titolo «Il superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus»-Ne dà notizia Italia Oggi. Per fruire della detrazione, infatti, il contribuente deve aver effettuato tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 119 e, nel caso di opzione per la cessione e/o sconto del corrispettivo, gli ulteriori, indicati dall’art. 121 del dl 34/2020; in tale ultimo caso, in aggiunta agli adempimenti previsti, infatti, il legislatore richiede l’apposizione del visto di conformità, di cui all’art. 35 del dlgs. 241/1997, su apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica.

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