Per beneficiare del superbonus l’atto d’acquisto in zona sismica va sottoscritto entro il 2021

Detrazione maggiorata del 110% estesa agli acquisti di unità immobiliari collocate in zona a rischio sismico 1, 2 e 3 con passaggio a classi di rischio inferiori (una o due classi). Per beneficiare del Superbonus — scrive Italia Oggi — le persone fisiche acquirenti devono aver sottoscritto l’atto di acquisto entro il 31/12/2021 e possono cedere il credito al cedente. Il comma 4 dell’art. 119 del dl 34/2020 ha elevato la detrazione al 110% delle spese sostenute dall’1/07/2020 al 31/12/2021 anche per l’acquisto delle unità immobiliari collocate in determinate zone sismiche. Il comma 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013, come richiamato nel documento relativo all’audizione del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 novembre scorso, stabilisce che, qualora gli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici, di cui al comma 1-quater del medesimo articolo 16 siano realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (quindi con esclusione della 4), mediante demolizione e ricostruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedono entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione, la detrazione spetta all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% o dell’85% del prezzo di ogni singola unità immobiliare, come risultante nell’atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro.

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