Si cambia sulle Tele-assemblee: ora basta il «sì» della maggioranza dei condòmini

A seguito delle numerose sollecitazioni delle associazioni di categoria facenti capo agli amministratori di condominio — informa il Corriere.it — il legislatore ha provato a dare risposta alle esigenze di gestione dei condomini edilizi finora ignorate dalla normativa emergenziale legata all’epidemia da Covid-19. Su quest’ultimo aspetto, nel periodo dell’emergenza epidemiologica, abbiamo assistito a vari tentativi, non andati a buon fine, volti a regolamentare la modalità di svolgimento della videoconferenza da remoto, o comunque ad affrontare le criticità che si presentavano nella realtà condominiale a causa dei divieti di assembramenti. Per colmare tali lacune il nuovo testo dell’art. 66 disp. att. c.c., così come emendato dalla legge n. 126/2020, con efficacia dal 14 agosto 2020 – prevede che “L’avviso di convocazione deve contenere ….. l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa”, mentre il novello comma 6 recita: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”. A distanza di meno di due mesi, dunque — continua il Corriere.it — il legislatore ha ritoccato la nuova norma, sostituendo al previo consenso di tutti i condomini quello della maggioranza degli stessi, allo scopo di evitare lo stallo causato dal fatto che l’unanimità era realisticamente impossibile da raggiungere.

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