condominio: Niente effetto sorpresa per le deliberazioni assembleari

Il contenuto delle deliberazioni assembleari deve sempre risultare da un verbale scritto, da conservare nell’apposito registro previsto dall’art. 1130 c.c. Il testo della delibera deve quindi essere chiaro e consentire di individuare con certezza la volontà espressa dalla maggioranza dei condomini, in modo da garantirne l’efficacia e consentire all’amministratore di eseguirla. In caso di incertezza sul contenuto della delibera non si può quindi fare riferimento ai testimoni, perché è inaccettabile una delibera con contenuto «a sorpresa», che emerga a distanza di tempo, quando magari siano già trascorsi i termini per impugnarla. Questo l’interessante chiarimento contenuto nella recente sentenza n. 106 della Corte di Appello di Genova, pubblicata lo scorso 29 gennaio 2021, di cui dà notizia Italia Oggi.

 PROBLEMI DI CONDOMINIO? L’ARPE LI RISOLVE CON SOLI 8 EURO AL MESE. CONSULENZE TECNICHE-LEGALI-FISCALI GRATUITE PER TUTTO L’ANNO

 

Articoli Correlati