E’ legge il divieto di pignorare animali domestici
Con l’entrata in vigore della Legge 28/12/2015 n. 221, nota anche come Collegato Ambientale alla legge di Stabilità 2016, è stato modificato l’art. 514 del c.p.c. con previsione di assoluta impignorabilità “degli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali” nonché “gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”. Prima della entrata in vigore di tale legge si era formato un ampio dibattito tra i giuristi, divisi tra chi riteneva che gli animali domestici non potessero essere assimilati, per il loro superiore valore affettivo, a beni mobili — e quindi non fossero oggetto di pignoramento – e chi, invece, riteneva che lo fossero in quanto, comunque, espressione di un controvalore economico. Il legislatore, con l’approvazione del Collegato Ambientale, ha accolto la tesi inserendo fra i beni mobili assolutamente impignorabili tutti gli animali d’affezione o da compagnia o utilizzati per scopi terapeutici o di assistenza, ad esclusione di quelli utilizzati per fini produttivi, alimentari o commerciali.