L’assenza di forma scritta nel contratto di locazione abitativa
Secondo la Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 18214/15; l’assenza della forma scritta è sanabile nei modi, forme e termini riportati all’art. 13 l. n. 431/1998. In ragione di ciò, compito del giudice sarà quello di accertare l’assenza di forma scritta, accertare che tale mancanza sia riconducibile alla volontà esclusiva del locatore, determinare il canone dovuto e, ove occorra, condannare il locatore alla restituzione del canone eventualmente incamerato in eccedenza. Requisito necessario è l’accertamento della posizione predominante del locatore che deve consistere in una inaccettabile pressione finalizzata a…
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