Ecco tutte le agevolazioni per le unità abitative date in comodato fra genitori e figli

 

Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di agevolazione in materia di Imu e di Tasi, concernenti il comodato tra genitori e figli. Ecco alcuni stralci della Risoluzione.

  1. Quadro normativo e considerazioni di carattere generale anche in ordine alla potestà regolamentare dei Comuni. L’art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 ha inserito, nel comma 3 dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. 0a) che prevede un ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell’Imu. A questo proposito, è bene premettere che le disposizioni di cui alla citata lett. 0a) e le relative considerazioni che si vanno ad effettuare, si applicano anche alla Tasi, dal momento che, ai sensi del comma 675 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile della Tasi è la stessa dell’Imu. La lett. 0a) in rassegna stabilisce che la base imponibile dell’Imu è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che: il contratto sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia; il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
  2. Registrazione del contratto in comodato. In merito occorre innanzitutto richiamare la norma di cui all’art. 1803 del Codice Civile che definisce il comodato come “il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.” Va evidenziato, inoltre, che il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta, in quanto non deve rivestire la forma scritta a pena nullità, ai sensi dell’art. 1350 del medesimo Codice. Pertanto, al fine di chiarire come opera la registrazione, è opportuno esaminare distintamente le due forme di contratto. Qualora il contratto di comodato su beni immobili sia redatto in forma scritta, lo stesso è soggetto, oltre all’imposta di bollo, a registrazione in termine fisso, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro.
  3. Possesso di un solo immobile da parte del comodante ed esemplificazioni. Sono sorti dubbi interpretativi in merito alla portata della norma di favore laddove si richiede che il comodante possieda “un solo immobile” in Italia e cioè se con tale locuzione il Legislatore abbia inteso riferirsi all’immobile in senso lato con la conseguenza che il possesso, ad esempio, di un terreno agricolo o di un negozio, impedisce il riconoscimento dell’agevolazione oppure al solo immobile a uso abitativo. A questo proposito si precisa che la disposizione di cui alla citata lett. 0a) si colloca nell’ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo. Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione in trattazione. Le considerazioni sin qui svolte valgono anche per il possesso delle pertinenze, in quanto le stesse non possono considerarsi immobili ad uso abitativo.
  4. La determinazione della quota della Tasi a carico del comodante sugli immobili in comodato. Ulteriori dubbi riguardano la quota della TASI che deve essere corrisposta dal comodante, una volta determinata l’imposta tenendo conto della riduzione del 50% della base imponibile. A questo proposito si precisa che il comodatario, dovendo adibire ad abitazione principale l’immobile concesso in comodato, non deve adempiere all’obbligazione relativa alla Tasi, in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 639 e 669 della legge n. 147 del 2013, poiché la Legge di Stabilità per l’anno 2016 ha previsto l’esclusione dalla Tasi sia per il possessore sia per l’occupante per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

Articoli Correlati