Condominio: va sempre presentato in assemblea il compenso dell’amministratore

 

E’ nulla la delibera che abbia confermato nella sua carica l’amministratore che non abbia presentato all’assemblea uno specifico e dettagliato preventivo relativo al proprio compenso, limitandosi a richiamare l’importo già percepito per la precedente gestione. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con la recente sentenza n. 4294 del 5 aprile 2016 — scrive Italia Oggi — pronunciandosi in merito all’applicazione del nuovo disposto di cui all’art. 1129, terzultimo comma, c.c. in tema di trasparenza della gestione condominiale. La disposizione in questione, infatti, dispone che l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, debba specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.

Nella specie i condomini riuniti in assemblea avevano messo ai voti la nomina di un amministratore diverso rispetto a quello in carica, ma non erano riusciti a raggiungere il necessario quorum previsto dall’art. 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio). La relativa delibera aveva quindi statuito la conferma del precedente amministratore «alle medesime condizioni economiche esposte per il passato». La delibera, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, era stata però impugnata da alcuni condomini dinanzi all’autorità giudiziaria per violazione del disposto del quattordicesimo comma dell’art. 1129 c.c., ritenendo gli stessi che l’omessa specifica indicazione della misura del compenso richiesto dall’amministratore confermato nella sua carica ne comportasse la nullità. Il condominio convenuto, nel costituirsi in giudizio, aveva invece sostenuto la piena legittimità della delibera in questione, sia perché si trattava di una mera conferma dell’amministratore in carica (e non di una nuova nomina) sia perché nel verbale assembleare era stato comunque fatto riferimento alla misura del compenso riconosciuto all’amministratore nella precedente gestione, per tale motivo facilmente ricostruibile, almeno nel suo importo totale, dal relativo consuntivo. Il Tribunale di Milano, esaminata la questione, ha quindi provveduto a dichiarare la nullità della delibera impugnata, con conseguente condanna del condominio al pagamento delle spese di lite.

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