Stop alle gestioni disinvolte dei conti correnti condominiali da parte degli amministratori

Ogni condominio deve avere un conto corrente intestato sul quale devono transitare tutte le somme in entrata e in uscita. Eventuali incassi e/o spostamenti di importi di denaro dal conto condominiale a quello privato dell’amministratore, oltre alle possibili conseguenze civili e fiscali, espongono infatti quest’ultimo anche alle sanzioni penali previste per il reato di appropriazione indebita. Lo ha evidenziato da ultimo la Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 33547 dello scorso 1° agosto 2016 — scrive Italia Oggi — confermando la condanna inflitta a un amministratore nei precedenti giudizi di merito. Nella specie un amministratore era stato condannato dal Tribunale di Milano per l’indebita appropriazione dalle casse condominiali di un importo di poco inferiore ai 40 mila euro. L’integrazione del reato di cui all’art. 646 c.p. era stata sostanzialmente confermata dalla Corte di Appello meneghina, nonostante le difese proposte e ribadite in sede di legittimità. L’amministratore, infatti, previa eccezione della prescrizione del reato, aveva evidenziato come fosse stato lui stesso a informare l’amministratore che gli era succeduto nell’incarico dell’ammanco di denaro nelle casse condominiali, avendo depositato detta somma su un proprio conto corrente sul quale confluiva denaro da parte di tutti i condomini dal medesimo amministrati. La Suprema Corte, nel confermare la condanna penale, ha in primo luogo evidenziato come per le condotte che si siano prolungate per tutta la durata dell’incarico professionale l’interruzione del reato, ai fini del decorso del termine di prescrizione, si configuri soltanto con l’effettiva passaggio di consegne tra vecchio e nuovo amministratore. Quanto agli elementi costitutivi del reato — continua Italia Oggi — i giudici di legittimità hanno chiarito come l’elemento dell’appropriazione indebita del bene altrui si configuri già nel momento dell’incasso della somma condominiale sul conto corrente dell’amministratore, a nulla rilevando l’eventuale successiva restituzione.

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