Antenna centralizzata: deve pagarla anche chi non la usa?

In quasi ogni condominio è prevista un’antenna centralizzata, ovvero quella che permette a ogni condomino di poter guardare la Tv. Le spese per l’installazione dell’antenna, per le riparazioni periodiche e per la manutenzione si ripartiscono tra tutti i condomini in base ai millesimi dell’appartamento. Coloro che, però, non utilizzano l’antenna centralizzata o perché ne possiedono una propria o perché non hanno un televisore, sono tenuti lo stesso a pagare queste spese in base alle tabelle millesimali? Secondo il codice civile — informa il sito investireoggi.it — tutte le spese per i servizi condominiali non divisibili vanno ripartite in base alle tabelle millesimali tra tutti i condomini che potrebbero utilizzare il servizio, anche se in realtà non lo utilizzano. Questa regola va applicata anche all’antenna centralizzata? Per esempio l’ascensore va pagato da tutti poiché anche per coloro che abitano al primo piano non è vietato recarsi ai piani superiori con l’ascensore (ad esempio per trovare un vicino o per stendere i panni sul terrazzo condominiale). Nel caso, invece, dell’antenna centralizzata, il discorso è diverso in base al fatto che il condomino sia senza tv o che possegga la sua antenna o parabola. Un condomino, se non possiede il televisore, è tenuto al pagamento delle spese relative all’antenna centralizzata poichè si paga per l’uso potenziale che ogni condominio potrebbe fare di quella parte comune. Anche non possedendo la Tv, quindi, la manutenzione dell’antenna va pagata perchè nulla toglie che la Tv venga acquistata in un secondo momento. Il discorso, invece, per coloro che hanno un’antenna propria o la parabola, potrebbe essere diverso poichè ci si troverebbe nella stessa situazione di chi si distacca dall’impianto di riscaldamento centralizzato (poichè si tratta di un servizio divisibile). Le parabole individuali, così come le antenne individuali, possono coesistere con l’antenna centralizzata e in questo caso il codice civile stabilisce che “se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”.

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