Sicurezza del fabbricato: gli emendamenti del senatore Mineo

Dalla Segreteria del senatore Corradino Mineo riceviamo e pubblichiamo:

Gentilissimi/e,

abbiamo provato ad intervenire sul disegno di legge di Bilancio senza tuttavia avere successo. Il senatore Mineo ha presentato due emendamenti che sono stati respinti. In ogni caso il senatore ha difeso in 5a Commissione Bilancio gli emendamenti, cercando di porre al centro del dibattito la necessità di mettere in sicurezza i nostri abitati. Le proposte emendative hanno ricevuto il sostegno di altri senatori, i quali hanno sottoscritto gli emendamenti in questione. La battaglia non finisce qui. Cercheremo di proseguire attraverso altri sentieri.

Proposta di modifica n. 52.0.40 al DDL n. 2960

Mineo, De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Carta di identità del territorio)

        1. Ai fini della messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avviano, sulla base dei sistemi informativi territoriali forniti dalle istituzioni centrali competenti e coordinati dal Sistema Nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), la predisposizione della cosiddetta cartografia informatizzata su supporto satellitare. Tale carta, denominata Carta di identità del territorio, è pubblicata sui siti informatici istituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Le amministrazioni procedenti concludono tassativamente il procedimento entro il 31 dicembre 2019.

        2. Al fine di assicurare una conoscenza approfondita, efficiente e unitaria del territorio, la Carta di identità di cui al comma 1 individua le seguenti informazioni:

            a) le caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche e idrogeologiche del suolo;

            b) la conoscenza della resistenza e della stabilità del suolo in relazione ai possibili effetti locali indotti da un evento sismico;

            c) i vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio;

            d) la pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica;

            e) la mappatura del suolo occupato da superfici artificiali;

            f) le rilevazioni e le analisi effettuate.

        3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad aggiornare costantemente la predetta carta e trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività svolte, segnalando le eventuali criticità. La relazione annuale può individuare, sulla base di idonee valutazioni da parte degli enti competenti, le aree da assoggettare prioritariamente ad un programma di messa in sicurezza del territorio.

        4. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 1 milione di euro per il biennio 2018-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

 

 

 

Proposta di modifica n. 52.0.24 al DDL n. 2960

Mineo, De Petris, Pegorer, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Libretto di prevenzione e manutenzione dell’edificio)

        1. Ai fini della messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio nazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le amministrazioni comunali del proprio territorio, adottano entro il 30 giugno 2018 misure finalizzate a rendere obbligatoria l’istituzione del libretto di prevenzione e manutenzione dell’edificio. Il libretto in parola è obbligatorio per ogni immobile di proprietà pubblica o privata, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dispongono altresì la tempistica per l’aggiornamento del libretto di prevenzione e manutenzione dell’edificio con una cadenza non superiore a tre anni.

        2. Il libretto di prevenzione e manutenzione dell’edificio contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell’edificio e alle sue pertinenze, registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni tipo di intervento eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:

            a) la localizzazione e i dati catastali del bene immobile;

            b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazionl e della struttura portante;

            c) le planimetrie o, in loro assenza, i rilievi geometrici, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell’immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;

            d) l’epoca di costruzione, il sistema costruttivo e i materiali utilizzati, nonché il relativo stato manutentivo;

            e) le destinazioni di uso pregresse e attuali;

            f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;

            g) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni, ovvero di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;

            h) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo;

            i) l’analisi energetica dell’edificio e delle singole unità che lo costituiscono.

        3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del libretto di prevenzione e manutenzione dell’edificio e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso.

        4. Alla predisposizione della documentazione necessaria per il libretto di prevenzione e manutenzione dell’edificio provvede un professionista abilitato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca i rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri, del Consiglio nazionale degli architetti e del Consiglio nazionale dei geometri per stipulare una convenzione che individui i requisiti per lo svolgimento delle attività professionali predette e definire i compensi.

        5. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

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