Mutuo a tasso variabile: quando si può chiedere il risarcimento dei danni per gli interessi applicati?

Cosa c’è di vero nella notizia che sta girando online e che interessa i titolari di un mutuo a tasso variabile in merito alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni per gli interessi applicati? Il sito Investireoggi.it cerca di fare chiarezza. La notizia non è una bufala: il riferimento è ad una sentenza della Commissione Europea in verità datata 2013 (caso n. AT 39914 del 3 dicembre 2013). Perché allora non fece notizia e invece se ne parla ora? Perché la sentenza è stata pubblicata solo dopo anni. I giudici avevano fatto appello alla nullità del contratto di mutuo dipendente dall’incertezza della clausola di determinazione degli interessi (art. 117 T.U.B.), riconoscendo implicitamente il diritto a tutti coloro che hanno aperto un mutuo a tasso variabile tra il 2005 e il 2009. Nel caso specifico era stato riscontrato un cartello tra le principali banche europee allo scopo di manipolare a proprio vantaggio il corso dell’Euribor (il tasso di interesse di riferimento che riflette il costo dei prestiti in euro, più nel dettaglio tecnico il “tasso al quale i depositi a termine interbancari in euro sono offerti da una banca primaria ad un’altra banca primaria nella zona Euro 5”). La decisione della Commissione Europea aveva quindi portato alla condanna di quattro gruppi bancari. Il risarcimento dei danni per i mutui può essere chiesto anche in Italia? Molti lettori, leggendo la notizia del risarcimento danni sugli interessi dei mutui a tasso variabile su contratti aperti in quegli anni, hanno chiesto a Investireoggi.it se la sentenza della Commissione Europa possa avere effetto in Italia e, in caso affermativo, in quali termini. A tal proposito si deve fare riferimento “alla necessità di procedere nell’istruttoria con solo riguardo alla dedotta nullità relativa al contratto di mutuo fondiario in conto corrente, circa gli effetti, da verificare in concreto, della pronuncia della decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013, caso AT 39914, che ha ritenuto l’esistenza di un’intesa tra il 2005 e il 2009, e quindi interferente con il contratto per cui è causa, tra taluni istituti di credito, intesa volta a manipolare la determinazione del tasso Euribor e quindi volta ad influenzare l’eterointegrazione dei contratti di finanziamento a tasso variabile”.

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