La Cassazione: sufficiente l’invio per convocare l’assemblea di condominio

Per la regolarità dello svolgimento della riunione — scrive Italia Oggi — è sufficiente che l’amministratore attesti di avere inviato la relativa convocazione al condomino, senza preoccuparsi dell’esito di tale spedizione, spettando a quest’ultimo la prova di non averla ricevuta per motivi estranei alla propria volontà. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8275 del 25 marzo scorso, nella quale si è presa posizione su un pronunciamento di legittimità di segno contrario. L’avviso di convocazione, che deve essere predisposto dall’amministratore e inviato a tutti i condomini presso la propria residenza o il proprio domicilio, come risultante dall’anagrafe condominiale (che è specifico obbligo dell’amministratore provvedere a mantenere aggiornata), è finalizzato a consentire la partecipazione dei condomini all’assemblea, fornendo loro indicazione dell’ordine del giorno, del luogo e dell’ora della riunione, oltre che degli argomenti da discutere. Esso deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione. Il nuovo art. 66 disp. att. c.c. prevede quindi in modo specifico le modalità per il suo inoltro, richiedendo alternativamente l’utilizzo della posta raccomandata, della posta elettronica certificata, del fax oppure la consegna a mani (con consigliabile ricevuta cartacea del ritiro dell’atto da parte del condomino). Il predetto art. 66 disp. att. c.c. ha inoltre chiarito che qualsivoglia vizio relativo all’omissione, alla tardività o all’incompletezza della convocazione legittima il condomino alla richiesta di annullamento delle conseguenti delibere adottate dall’assemblea.

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