DECRETO LEGGE N. 19-2020: LE NUOVE SANZIONI DA OGGI IN VIGORE

Con il nuovo decreto annunciato ieri si è di fatto introdotta una nuova norma sanzionatoria che prende il posto, in termini di applicazione concreta, dell’art. 650 c.p..

Salvo che il fatto costituisca reato – ovvero la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, per le persone sottoposte a quarantena in quanto risultate positive al virus – il mancato rispetto delle misure di contenimento viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa viene raddoppiata, e quella accessoria, relativa a pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, è applicata nella misura massima.

Unica norma penale, ancora applicabile è la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, per le persone sottoposte a quarantena in quanto risultate positive al virus: la pena è contemplata all’articolo 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica), I comma, n. 2, del codice penale, ovvero la reclusione da 1 a 5 anni.

Per la sanzioni amministrative, si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del C.d.S. in materia di pagamento in misura ridotta, quindi la somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

E’ stato inoltre precisato che le disposizioni del d.l. che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (26 marzo), ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

Avv. Leonardo Lastei

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