DECRETO “CURA ITALIA” E SOSPENSIONE DEI MUTUI PRIMA CASA PER LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI.

La possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei mutui fino a 18 mesi, contratti per l’acquisto della prima casa, è stata inizialmente introdotta dal decreto n. 9 del 2020, per i lavoratori dipendenti e successivamente estesa, con il cosiddetto decreto “Cura Italia”, ai lavoratori autonomi.

Per la prima categoria, le condizioni di accesso, che possono riguardare anche uno solo dei mutuari in caso di mutui cointestati, sono:

– Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato;

– Cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;

– Morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%; 

Nel caso delle cessazioni dei rapporti di lavoro, rappresentanza o agenzia, sono escluse le ipotesi di risoluzione consensuale o per limiti di età con diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità.

L’articolo 26 del decreto 9 del 2020 ha aggiunto la possibilità di richiedere la sospensione del mutuo per chi ha subito una sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Analoga possibilità è stata poi riconosciuta, dal decreto legge 54 del 2020, a tutti i lavoratori autonomi e i professionisti che abbiano subito una riduzione significativa del fatturato, calcolabile in un calo di almeno il 33% dei ricavi. 

Il raffronto va operato, rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, sulla base del fatturato registrato “in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e il 21 febbraio 2020”.

La norma precisa inoltre che il predetto calo quantitativo di fatturato deve essere “in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”; il calo del fatturato va autocertificato e, fino al 17 dicembre 2020, non sarà però più necessario allegare il modello ISEE.

La domanda di sospensione deve essere presentata alla banca che ha erogato il mutuo, sulla base di un modello di prossima pubblicazione in seno al decreto attuativo del Ministero dell’Economia.

Avv. Leonardo Lastei

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